Relativamente alla definizione delle liti pendenti, è stato chiarito che:
- il deposito del ricorso avvenuto entro l'1.1.2023 indebitamente, anche per le liti del valore sino a50.000,00 euro senza quindi consentire la fase di reclamo/mediazione, non consente lo stralcio del 10%delle imposte, dovendosi pagare il 100%;
- per le liti sulle sanzioni, se il contribuente ha sempre vinto e il processo pende in Cassazioneall'1.1.2023, si definisce pagando il 15% e non il 5%;
- l'avvenuta trattazione del ricorso per Cassazione senza che sia depositata la sentenza impedisce la rinuncia agevolata ma non la definizione delle liti pendenti.
In merito alla rottamazione dei ruoli, si chiarisce che:
- pure i ruoli relativi a sole sanzioni rientrano nella rottamazione che non ha in sostanza costi, ma bisogna presentare domanda entro il 30.4.2023;
- i debitori che avevano aderito alle rottamazioni precedenti in merito a ruoli di Casse di previdenza professionali che, entro il 31.1.2023, non hanno deliberato di voler fruire della rottamazione ex L. 197/2022, non possono presentare la relativa domanda.