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Detrazioni "edilizie" - comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - proroga del termine di trasmissione al 31.3.2023 - remissione in bonis

Pubblicato il 21 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Entro il 31.3.2023 deve essere presentata la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o perla cessione a terzi del credito di imposta relativo alla detrazione spettante, ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi "edilizi" nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (il termine è stato da ultimo prorogato dall'art. 3 co. 10-octies del DL 198/2022 - c.d. decreto "Milleproroghe").
Coloro che non riusciranno a presentare la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi relativi a spese 2022 entro il 31 marzo, tuttavia, potranno farlo entro il 30.11.2023 pagando la sanzione di 250,00 euro.
Con la circ. 6.10.2022 n. 33, infatti, l'Agenzia delle Entrate, ha confermato che anche per detto adempimento può trovare applicazione l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

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