A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, l'IMU, così come l'IMI e l'IMIS, relativa agli immobili strumentali è totalmente deducibile ai fi ni della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 1 co. 772-773 della L. 27.12.2019 n.160).
Stante il puntuale riferimento agli "immobili strumentali" l'imposta sugli immobili patrimoniali e merce risulta totalmente indeducibile.
Per ciò che concerne gli immobili strumentali, la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2014, § 8.1 precisa che, in virtù dell'art. 43 co. 2 del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore mentre rimangono esclusi da tale definizione gli immobili ad uso promiscuo. Per questi ultimi pertanto non è ammessa la deducibilità neppure in proporzione all'effettivo utilizzo.