Con riferimento alle fusioni "previa acquisizione con indebitamento" ex art. 2501-bis c.c., la circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2016 n. 6 (§ 2.1) ha riconosciuto che "l'indebitamento assunto dalla NewCo si presenta, in linea di principio, funzionale all'acquisizione della target company e la sua sostenibilità è attestata dalle prescrizioni informative richieste dal citato articolo 2501-bis del codice civile". Pertanto, i relativi interessi passivi possono essere considerati inerenti e quindi deducibili, "salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell'operazione, così come posta in essere nel caso concreto, come nel caso in cui all'effettuazione dell'operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target".
Tuttavia, si segnala anche la sentenza Cass. 1.3.2022 n. 6623 secondo cui "le conclusioni della circolare devono interpretarsi nel senso di valutare come non rispondente a finalità economiche rilevanti, ma dirette al conseguimento di un mero vantaggio fi scale indebito, le operazioni LBO/MLBO che non si risolvano in un mutamento significativo del profilo partecipativo di riferimento".