Da oggi, 22.3.2023, entra in vigore il DLgs. 19/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56/2023 (attuativo della direttiva 2019/2121/Ue, che ha modificato la precedente direttiva 2017/1132/Ue relativa alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere).
In particolare, si applica dalla data odierna l'art. 51, recante le seguenti integrazioni al codice civile:
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l'art. 2506.1 c.c., disciplinante la nuova fattispecie della scissione mediante scorporo;
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l'art. 2510-bis c.c., in materia di trasferimento della sede statutaria all'estero.
Sono inoltre abrogate le norme del codice civile che riconoscevano ai soci il diritto di recedere dalla società in caso di trasferimento della sede all'estero (artt. 2437 co. 1 lett. c) e 2473 co. 1 secondo periodo c.c., quest'ultimo limitatamente alle parole "al trasferimento della sede all'estero").
La nuova disciplina in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere contenuta nel DLgs.19/2023, invece, avrà effetto a decorrere dal 3.7.2023 e si applicherà alle operazioni transfrontaliere ed internazionali con riferimento alle quali - alla suddetta data - nessuna società partecipante abbia ancora "pubblicato" il progetto.
In caso contrario, ove si tratti di fusioni transfrontaliere, continueranno ad applicarsi le disposizioni del DLgs. 108/2008.