La circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 ha precisato che:
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se all'1.1.2023 il contribuente era decaduto dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare l'intero piano di dilazione residuo quindi per tutte le rate ancora da pagare vengono meno sanzioni e interessi (in questo caso l'imposta ancora dovuta potrà essere dilazionata in 20 rate senza compensazione);
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ove invece non ci sia stata la decadenza (caso nel complesso meno frequente) la regolarizzazione può avvenire solo con riferimento alla rata scaduta.
Sembra che la decadenza debba essersi verificata all'1.1.2023 e non successivamente, quindi le decadenze che si verificano a cavallo tra il 2022 e il 2023 non consentono di fruire della regolarizzazione per tutte le rate residue.