Il provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2023 n. 89458 ha dettato le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 65-69 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), con il quale è stato previsto che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
Tra l'altro, il provvedimento attuativo ha stabilito che l'incremento dell'ammortamento in esame non consente di derogare al principio di previa imputazione degli ammortamenti a Conto economico, secondo quanto stabilito dall'art. 109 co. 4, primo periodo, del TUIR. Pertanto, ove la quota di ammortamento civilistico sia, come probabile, inferiore al 6%, nell'esercizio di prima applicazione della disposizione agevolativa (di regola, il 2023 per i soggetti "solari") occorre modificare il piano di ammortamento civilistico.