I dividendi percepiti da enti non commerciali e formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare. Sono comunque tassati integralmente gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fi scale privilegiato (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR). Tale regime riguarda indistintamente gli utili derivanti dalle partecipazioni possedute nell'ambito dell'attività istituzionale e nell'ambito della sfera commerciale (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 5.2).
Costituisce un'eccezione a quanto sopra l'art. 1 co. 44 - 47 della L. 30.12.2020 n. 178 che, a decorrere dagli utili percepiti dall'esercizio in corso all'1.1.2021, ha previsto l'esclusione dal reddito imponibile del 50%degli utili percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in specifici settori. Secondo le istruzioni al modello REDDITI ENC, nel caso di dividendi percepiti fuori dall'esercizio di impresa, va indicato il codice 5 nella colonna 1 del rigo RL1; nel caso di dividendi percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, la variazione in diminuzione va fatta al rigoRF47, colonna 2.