L'art. 6 del DL 146/2021 prevede che, ai fini dell'applicazione della super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali devono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa.
Secondo Assonime, il concetto di "utilizzo" dovrebbe essere interpretato in senso ampio, in modo da ricomprendere, ad esempio, un brevetto registrato al solo fine di evitarne la registrazione e lo sfruttamento da parte di altre imprese.
Al contrario, secondo l'Agenzia delle Entrate la condizione dell'utilizzo del bene non risulta soddisfatta nel caso di un bene che ha ottenuto la privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (cfr. circ. 24.2.2023 n. 5, § 3).