Ai fini della determinazione del totale dell'IVA dovuta (rigo VL38) del modello IVA 2023 per il 2022, non rileva la sussistenza di versamenti periodici omessi. Infatti, nel calcolo di tale rigo si considera l'importo indicato nel campo 1 del rigo VL30 ("Ammontare IVA periodica"), ossia la maggiore fra l'IVA periodica dovuta (campo 2) e l'IVA periodica versata, intesa come la somma degli importi riportati nei campi 3, 4 e 5.
Tuttavia, si ritiene che il perfezionamento del reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter del DLgs.74/2000) non possa ritenersi collegato esclusivamente all'importo di uno specifico rigo (VL38) della dichiarazione annuale, la cui determinazione è soggetta, come nel caso in esame, a possibili modifiche. D'altronde, l'Amministrazione finanziaria è comunque in grado di individuare le situazioni di carente versamento.
La predetta fattispecie di reato non appare integrata, invece, qualora dalla dichiarazione IVA risulti un credito, seppure in presenza di omessi versamenti periodici.