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Iscrizione della partecipazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie - disciplina per i soggetti IAS/IFRS

Pubblicato il 27 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Ai fini della disciplina della participation exemption ex art. 87 del TUIR, per i soggetti IFRS adopter sono previste alcune peculiarità rispetto ai soggetti OIC.
Secondo l'art. 2 co. 1 del DM 10.1.2018, devono considerarsi possedute per la negoziazione le attività finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'Appendice A, lett. a) e b) dell'IFRS 9. In particolare, si considera detenuta per il trading un'attività finanziaria se:
  • è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve e
  • al momento della rilevazione inziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo.
Inoltre, secondo il richiamo dell'art. 3 del DM 10.1.2018 all'art. 4 del DM 8.6.2011, in caso di riclassificazione di uno strumento finanziario dall'immobilizzato al trading o viceversa, tale riclassificazione rileva anche ai fini dell'integrazione dei requisiti per l'applicazione del regime pex. In altri termini, il momento in cui avviene la riclassificazione dello strumento finanziario costituisce la data di inizio dell'holding period e, al contempo, la stessa rileva anche ai fini della "classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie".

Prossime scadenze

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Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).