Ai fini della disciplina della participation exemption ex art. 87 del TUIR, per i soggetti IFRS adopter sono previste alcune peculiarità rispetto ai soggetti OIC.
Secondo l'art. 2 co. 1 del DM 10.1.2018, devono considerarsi possedute per la negoziazione le attività finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'Appendice A, lett. a) e b) dell'IFRS 9. In particolare, si considera detenuta per il trading un'attività finanziaria se:
- è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve e
- al momento della rilevazione inziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo.
Inoltre, secondo il richiamo dell'art. 3 del DM 10.1.2018 all'art. 4 del DM 8.6.2011, in caso di riclassificazione di uno strumento finanziario dall'immobilizzato al trading o viceversa, tale riclassificazione rileva anche ai fini dell'integrazione dei requisiti per l'applicazione del regime pex. In altri termini, il momento in cui avviene la riclassificazione dello strumento finanziario costituisce la data di inizio dell'holding period e, al contempo, la stessa rileva anche ai fini della "classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie".