L'art. 119 co. 7 del D.Lgs. 14/2019 dispone che il tribunale può dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale "solo a seguito della risoluzione del concordato", salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti successivi all'accesso al procedimento concordatario.
Si tratta di comprendere se, in pendenza di una procedura apertasi ante D.Lgs. 14/2019, possa trovare applicazione la disciplina del Codice della crisi, con la conseguenza di ritenere necessaria la previa risoluzione del concordato per avviare la liquidazione giudiziale.
Sul tema, il Tribunale di Prato 17.1.2023 n. 4 ha fornito una risposta negativa fondata sulle argomentazioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4696/2022, secondo la quale il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o su istanza propria, "anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato" ex art. 186 del RD 267/42.
Per il concordato aperto ed omologato nella vigenza della legge fallimentare ed in fase esecutiva, l'inadempimento degli accordi concordatari integra uno di quei ''fatti sopravvenuti" che legittimano l'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata anche senza preventiva risoluzione del concordato aperto con il RD 267/42.