Nell'adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022 occorre tenere in considerazione per la prima volta le novità introdotte dall'art. 3 co. 6-bis DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), che ha previsto l'alternatività tra l'adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l'adempimento nella Nota integrativa.
Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile:
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agli enti non commerciali, sempre che gli stessi predispongano la Nota integrativa;
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ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato;
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alle micro-imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa. In tal caso, l'informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.
Nonostante la norma si presti ad incertezze interpretative, si ritiene che, per le erogazioni percepite nel2022, l'obbligo informativo debba essere adempiuto:
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per i soggetti che inseriscono l'informativa nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022;
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per i soggetti che inseriscono l'informativa sul sito Internet, entro il 30.6.2023 (fatta salva la proroga all'1.1.2024 del termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l'anno 2023).