La rottamazione dei ruoli può concernere anche i ruoli oggetto di riscossione frazionata e in questo caso la porzione di atto interessata dalla rottamazione non fa più parte della lite quindi l'eventuale sentenza del grado successivo favorevole al contribuente non obbliga alla restituzione (circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2 § 6).
In ragione di quanto esposto spesso conviene avvalersi della definizione delle liti pendenti.
Bisogna pure considerare che per effetto dell'art. 19 del DLgs. 472/97 le sanzioni, stralciate grazie alla rottamazione, possono essere riscosse solo per i 2/3 dopo la sentenza di primo grado.