L'ordinanza della Corte di Cassazione 3.2.2023 n. 3462 ha analizzato il tema della cessione di un terreno a un valore inferiore a quello previsto dalla perizia di stima ed ha ribadito che tale circostanza non comporta la decadenza del regime agevolativo.
In altre sentenze, poi, è stato osservato anche che la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene secondo il regime di cui all'art. 7 della L. 448/2001 non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita pertanto la facoltà di alienare il bene a un prezzo inferiore. In questa ipotesi, quindi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 68 del TUIR, ossia secondo il costo di acquisto (cfr. anche Cass. 28.9.2016 n. 19242).
Con la circ. 6.10.2022 n. 33, infatti, l'Agenzia delle Entrate, ha confermato che anche per detto adempimento può trovare applicazione l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.