In base alla bozza di "DL bollette", si prevede che:
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gli accertamenti divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 31.1.2023 possono essere definiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DL ai sensi dell'art. 1 co. 180-181 della L. 197/2022, beneficiando di una riduzione delle sanzioni a 1/18;
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gli accertamenti definiti in acquiescenza dal 2.1.2023 al 31.1.2023 possono fruire di una rimodulazione delle rate, onde ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18;
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se il PVC è stato consegnato entro il 31.3.2023, l'adesione con riduzione delle sanzioni a 1/18 può avvenire senza limitazioni, quand'anche l'accertamento sia notificato dopo il 31.3.2023;
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al fine di inibire la regolarizzazione delle rate da adesione, mediazione, conciliazione, la cartella di pagamento o l'atto di intimazione non devono essere stati notificati all'1.1.2023 e non quando si pagano le somme (il termine rimane al 31.3.2023).