Il nuovo art. 2506.1 c.c. (inserito dal DLgs. n. 19 del 2.3.2023, attuativo della direttiva UE 2019/2121 del 27.11.2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere) introduce la possibilità di effettuare l'operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa stessa.
Gli Autori osservano, quindi, che la scelta tra "scorporo" e "conferimento" non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000, poiché tali operazioni appaiono entrambe fisiologicamente idonee a consentire il trasferimento degli asset in una società trasferitaria neocostituita interamente partecipata dalla trasferente. La scelta operata dal contribuente a favore dello scorporo ricadrebbe, perciò, nell'ambito di applicazione del co. 4 dell'art. 10-bis, secondo cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.