L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, nel principio di diritto 23.3.2021 n. 7 e nella risposta a interpello 26.7.2022 n. 391, che è possibile estendere all'ACE il principio, contenuto nell'art. 84 co. 1 ultimo periodo del TUIR, secondo cui le perdite possono essere utilizzate in misura parziale, di modo che l'imposta si azzeri per effetto dello scomputo di crediti d'imposta, ritenute, acconti ed eccedenze IRES.
Ad avviso dei suddetti documenti:
- la possibilità di graduare l'utilizzo dell'ACE è tale anche se la società non dispone di perdite pregresse;
- il beneficio riguarda indistintamente le società che hanno optato per il consolidato fiscale e le società "autonome";
- la possibilità di utilizzo parziale riguarda sia le eccedenze ACE riportate dagli esercizi precedenti, sia l'ACE di periodo.
Al fine di recepire questi principi, i modelli REDDITI 2023 presentano, nel prospetto dell'ACE del quadro RS, la nuova casella "Art. 84, c. 1, TUIR - RS113", la quale va barrata se la società intende utilizzare l'ACE in modo parziale.