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Nota di variazione in diminuzione - errata fatturazione - diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore - condizioni (risposta interpello agenzia delle entrate 30.3.2023 n. 269)

Pubblicato il 31 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.3.2023 n. 269, conferma l'ammissibilità della richiesta di rimborso (ex art. 30-ter del DPR 633/72) dell'IVA erroneamente addebitata in fattura, qualora la mancata emissione della nota di variazione nei termini non sia riconducibile a una inerzia colpevole del prestatore (circ. n. 20/E/2021).
L'istante è una società che svolge servizi di revisione interna (art. 5-quater del DLgs. 252/2005) nei confronti di fondi pensione integrativi. Con risposta a interpello n. 583/2022, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali prestazioni possono beneficiare dell'esenzione da IVA ex art. 10 co. 1 n. 1del DPR 633/72. Prima di tale chiarimento, la società adottando un comportamento "improntato alla prudenza", assoggettava ad IVA detti servizi.
Posto che la correzione degli errori di fatturazione rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la relativa nota di credito non può essere emessa "dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile". Superato detto limite temporale, il ricorso all'art. 30-ter è possibile solo nel caso in cui "sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale" (risposte a interpello n. 592/2020 e n. 663/2021).
Nel caso di specie non è ravvisabile "inerzia colpevole" da parte del prestatore, ed è pertanto ammessa la richiesta di restituzione dell'IVA nei termini di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72.

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