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Obbligo per il datore di lavoro di rimborsare i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

Pubblicato il 24 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con Circolare n. 11 del 24 marzo 2023 l'INAIL ha chiarito che la fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) ai dipendenti addetti ai videoterminali è a carico del datore di lavoro, riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 22 dicembre 2022 relativamente alla causa C-392/21. Per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. I lavoratori videoterminalisti, infatti, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo scheletrico. Quando, a seguito di tali visite, lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente, il quale comunica al datore di lavoro la necessità che il lavoratore venga munito di tale dispositivo da indossare durante le applicazioni al videoterminale (giudizio di idoneità). 


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