L’Inps, con Circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha fornito chiarimenti, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine alla possibilità, per i padri lavoratori dipendenti che si dimettono volontariamente durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. Sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022, infatti, volte altresì a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore padre dimissionario nel periodo protetto che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli artt. 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151/2001, ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.