In sede di conversione del DL 11/2023 viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell'art. 119 comma. 15 e dell'art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, ai sensi della quale, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, non è obbligatorio che le stesse siano ricomprese nel computo metrico e nell'asseverazione di congruità. La disposizione si è resa necessaria in seguito alla risposta ad interpello DRE Lombardia 23.12.2022 n.904-2020/2022 che, valorizzando il dato letterale delle norme, aveva ritenuto che anche le spese per il visto di conformità dovessero rientrare nell'asseverazione di congruità.