L'Autore osserva che non sono passibili di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 le c.d. "operazioni lineari" (ossia le operazioni che, a differenzadi quelle "circolari", perseguono e realizzano un effettivo risultato economico extrafiscale) attuate scegliendo, tra le diverse operazioni che possono consentire di raggiungere detto risultato, quelle che comportano il carico fiscale minore. Rientrano in questo ambito, ad esempio: le operazioni con cui si sceglie di cedere un'azienda sotto forma di partecipazione totalitaria (anche previo suo apposito conferimento in società).
In proposito, la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 22.4.2022 n. 213 ha confermato che "rientra ordinariamente nella discrezionalità del contribuente la scelta relativa alle modalità di circolazione dell'azienda, in forma diretta (i.e. cessione) o indiretta (i.e. trasferimento di partecipazione). Si tratta, con ogni evidenza, di operazioni che, seppur disciplinate da regimi fiscali differenti, sono poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità fiscale. In tal senso depone l'articolo 10-bis co. 4 della L. 212/2000, secondo cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale".