Nella risposta a interpello 3.4.2023 n. 271, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'ambito applicativo del call-off stock, disciplinato ai fini IVA dall'art. 41-bis del DL 331/93, va "circoscritto all'operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato", coinvolgendo esclusivamente tali soggetti. Non è possibile, quindi, estenderne l'efficacia alle operazioni triangolari. Nel caso di specie, l'istante è una società (Alfa) che produce e commercializza componenti per autoveicoli e che intende stipulare con un'altra società (Beta) un contratto, in base al quale i beni sarebbero consegnati a un cliente del primo cessionario (Gamma) e da questo stoccati presso un proprio deposito in uno Stato Ue. L'Agenzia delle Entrate rileva che, per la corretta configurazione del call-off stock, occorrerebbe che Gamma effettuasse il trasporto per conto di Beta e che Alfa mantenga la proprietà dei beni spediti o trasportati nell'altro Stato Ue affinché Beta possa acquisirne la titolarità, dopo il loro arrivo, quale destinataria designata. Laddove il contratto di fornitura concluso tra il fornitore ed il primo cessionario integri le condizioni per l'applicazione del call-offstock, la contestuale cessione da parte di quest'ultimo nei confronti del cessionario finale andrebbe considerata come "operazione a sé stante, autonoma e distinta dalla transazione immediatamente precedente".