Secondo la risposta a interpello 4.4.2023 n. 278, le limitazioni al riporto delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE previste dall'art. 172 comma. 7 del TUIR in caso di fusione si applicano anche in costanza di consolidato fiscale. Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, il meccanismo di attribuzione al consolidato di tali attività non determina, in capo al soggetto che le ha generate, un effetto di spossessamento, "tant'è che, se inutilizzate a livello di consolidato, tornano nella disponibilità dello stesso soggetto che le ha generate"; ciò contraddistingue le eccedenze di interessi e le eccedenze ACE rispetto alle perdite fiscali. La disapplicazione della norma passa, quindi, per l'interpello disapplicativo.