Con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 283, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile applicare il regime di non imponibilità IVA alla prima cessione di una triangolazione all'esportazione a condizione che il trasporto della merce al cessionario extra Ue avvenga "a cura o nome" del primo cedente. Inoltre, la non imponibilità IVA per la prima cessione è sempre da escludere se il promotore della triangolazione acquisisce la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato. Tra le sole esclusioni del predetto principio per cui il promotore non può entrare in possesso della merce vi sono l'ipotesi in cui i beni prima della loro spedizione al di fuori dell'Ue siano sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità prima dell'invio all'estero (cfr. R.M. 72/2000) ovvero l'ipotesi in cui il primo cedente nazionale invii la merce al promotore affinché ne esegua l'assemblaggio ai fini della rivendita al cessionario extra Ue (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 580/2020).