Ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., il progetto di bilancio e le allegate relazioni devono restare a disposizione dei soci durante i 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione. I termini di convocazione dell'assemblea, però, potrebbero essere più brevi (cfr. artt. 2479-bis co. 1 e 2366co. 3 c.c.). In questi casi, dunque, può accadere che i soci ricevano l'avviso di convocazione - e vengano, quindi, a conoscenza del deposito dei documenti sopra ricordati presso la sede sociale - quando i 15 giorni previsti dalla legge siano già in parte decorsi. La giurisprudenza di merito si divide tra chi ritiene che ciò si traduca in una violazione del diritto di informazione, con la conseguente necessità di avvisare i soci dell'avvenuto deposito del fascicolo di bilancio nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea (cfr. Trib. Milano 30.3.2021) e chi, invece, sostiene che la società non sia tenuta ad alcuna comunicazione - oltre alla convocazione dell'assemblea nei termini di legge o di statuto - nei confronti dei soci, essendo questi ultimi a doversi “attivare" per soddisfare il proprio interesse ad una piena informazione (cfr. Trib. Roma n. 18913/2022). Nel dubbio, e per scongiurare una eventuale causa di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, la prima soluzione parrebbe preferibile.