Nell'ambito della risposta a interpello 13.1.2023 n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere negativo rispetto alla possibilità di effettuare la variazione in diminuzione con una diretta rettifica sui registri IVA, in luogo dell'emissione del documento, nell'ambito della regolarizzazione di una cessione all'esportazione con prova del trasporto acquisita dopo il termine di 90 giorni. La procedura è ritenuta incompatibile con la necessità di tracciare con un apposito documento la variazione, anche ai fini dei controlli successivi. A livello generale, la facoltà appena descritta è contemplata espressamente dall'art. 26 co. 8 del DPR633/72, secondo cui "le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 sul registro di cui all'articolo 25". La procedura trova riscontro anche nella C.M. 27/75, precisando che la variazione in diminuzione può essere effettuata mediante annotazioni in rettifica del cedente del bene o prestatore del servizio direttamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 e dal cessionario o committente nel registro di cui all’art. 25" e che le annotazioni in rettifica, nei predetti registri, "devono risultare distinte dalle operazioni originarie".