Con il DM 21.3.2023 il Ministero della Giustizia ha aggiornato il decreto dirigenziale 28.9.2021.
Diverse le novità, a partire dal test pratico per la cui elaborazione è necessario servirsi di dati correnti relativi all'andamento economico dell'impresa istante e desunti dal budget dell'esercizio in corso.
In mancanza, si propongono due alternative: i dati consuntivi dell'esercizio precedente, purché chiuso da non più di sei mesi, ovvero le stime di chiusura per l'esercizio in corso.
Rispetto al precedente decreto, si registra anche l'introduzione della sezione VI inerente la scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto, di cui all'art. 13 co. 5 del DLgs. 14/2019, utile per l'individuazione del professionista con le relative competenze ed esperienze idonee al caso specifico.
La sua compilazione è rimessa all'esperto e non più all'Ordine professionale di appartenenza.
Attraverso un supporto informatico, reso disponibile sul portale delle Camere di commercio, il professionista invierà la scheda all'Ordine di competenza che, dopo le opportune verifiche, la inoltrerà, con cadenza annuale, alla CCIAA competente.
Analoga procedura è prevista in tutti i casi in cui si proceda con l'aggiornamento del profilo professionale.
La compilazione e l'invio della scheda non sono obbligatorie, non comportando alcun effetto sull'iscrizione del professionista nell'elenco (che è antecedente), né sull'estrazione e sulla ricerca dell'esperto da nominare.