L’Inps, con messaggio 12 aprile 2023, n. 1356, rende note le modalità operative per la determinazione ed il versamento del ticket licenziamento successivo alla cessazione del rapporto da parte del lavoratore padre durante il periodo protetto in quanto interessato dal congedo obbligatorio, ovvero da quello facoltativo, di paternità. Il datore di lavoro che riceve le dimissioni del lavoratore padre (genitore di figli entro il primo anno di vita), che abbia fruito di almeno uno dei congedi (obbligatorio ovvero alternativo), infatti, è tenuto al versamento del ticket licenziamento. Tale obbligo ha efficacia retroattiva, interessando le dimissioni ricevute dallo scorso 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022. A tal fine, l’Istituto individua nel 16 luglio 2023 il termine entro il quale sarà possibile regolarizzare il versamento del contributo di licenziamento omesso senza aggravio di sanzioni ed interessi.