L'Autore rileva che l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas non è subordinato alla condizione della c.d. "regolarità contributiva". A differenza di altre disposizioni (es. art. 1 co. 1052 della L. 178/2020, relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali), ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas nulla viene previsto con specifico riferimento alla condizione del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Le disposizioni normative relative ai crediti energia e gas (quali, ad esempio, l'art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022, relative al terzo e quarto trimestre 2022), con la medesima formulazione normativa, prevedono infatti soltanto che tali crediti d'imposta siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, definendo un termine per l'utilizzo