Ai fini dell'adempimento spontaneo di cui all'art. 1 co. 636 ss. della L. 190/2014, con il provv. 19.4.2023 n. 133949 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d'imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. Vengono precisate anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia: - qualora la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri; - qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione "aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.