In relazione alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, riproposta anche per l'esercizio 2022 dall'art. 6 del DL 23/2020 convertito (come modificato dall'art. 3 comma 9 del DL 198/2022 convertito), gli Autori osservano, tra l'altro, che:
- è opportuno che gli amministratori propongano all'assemblea dei soci di deliberare il rinvio delle decisioni di cui all'art. 2447 c.c. (e di cui all'art. 2482-ter c.c.) soltanto in presenza di effettive prospettive di recupero “nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione”. È opportuno che tali previsioni di recupero della redditività siano approvate dall’organo di amministrazione;
- il collegio sindacale si deve esprimere anche sull'adeguatezza della strategia per il risanamento della gestione e, conseguentemente, in caso di rinvio della copertura della perdita, sulla credibilità delle previsioni di recupero della redditività, presupposto per tale rinvio;
- le perdite di gestione sono anche un tipico indizio di possibile presenza di incertezze significative sulla continuità aziendale. Nel caso di società per azioni, sarà il revisore in primis a dover valutare la significatività di tali incertezze e, pertanto, le osservazioni del collegio sindacale dovranno tenere anche conto delle valutazioni del revisore in tema di continuità. Non è da escludere che vi siano situazioni in cui il revisore guardando la continuità aziendale nei successivi dodici mesi non identifichi incertezze significative sulla continuità e, ciò nonostante, il collegio sindacale non condivida la proposta di rinviare all'esercizio 2027 la copertura della perdita, a causa dell'assenza (o scarsa attendibilità) di stime di recupero delle perdite in tale periodo.