Dal 22 marzo 2023 è diventato possibile per un gruppo, a norma del codice civile, creare anelli intermedi della catena partecipativa a mezzo scissione. Infatti, l nuovo art. 2506.1 c.c., introdotto dall'art. 51 co. 3 lett. a) del DLgs. 2.3.2023 n. 19, rubricato "Scissione mediante scorporo" consente, senza più dubbio alcuno, alle società diverse da quelle che, versando in stato liquidatorio, abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, di assegnare con la scissione parte del loro patrimonio, anche non rappresentata da un ramo aziendale, a una o più beneficiarie, purché di nuova costituzione, attribuendo a sé stesse, sull'evidente presupposto di proseguire l'attività, le relative azioni o quote.
Pertanto, la holding che intendesse creare una società cui attribuire delle partecipazioni in ulteriori realtà, ben potrà a tale scopo attuare una scissione con oggetto le stesse, in luogo del loro conferimento.
Gli Autori osservano che tale società, quindi, grazie al combinato disposto degli artt. 2506.1 c.c. e 173 del TUIR, potrà sempre creare, senza aggravi reddituali, una società "figlia" titolare, a sua volta, di quote in società di persone o di società di capitali.