Il Tribunale di Pistoia 21.3.2023 n. 20 ha dichiarato ammissibile e poi omologato un concordato minore che prevedeva il regolare pagamento del mutuo, assistito dalla garanzia ipotecaria sull'abitazione familiare, secondo il piano di ammortamento.
La nuova disciplina contempla, in modo espresso, la possibilità, nell'ambito del concordato minore in continuità, di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa (art. 75 co. 3 del DLgs. 14/2019), nulla prevedendo per il contratto di mutuo - in regolare ammortamento - garantito da un'ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore.
La previsione, nel contesto della proposta di concordato, del regolare pagamento del mutuo assistito dalla garanzia ipotecaria sull'abitazione familiare secondo il piano di ammortamento è legittima, alla luce della considerazione per cui la libertà di contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (art. 74 co. 3 del DLgs. 14/2019) è compatibile con la scelta di escludere alcune posizioni creditorie e non liquidare l'immobile destinato ad abitazione.
Tuttavia, la legittimità di tale opzione passa dalla verifica di cui all'art. 75 co. 3, compiuta tramite attestazione dell'OCC, ossia che il rimborso delle rate a scadere del mutuo in regolare ammortamento non leda i diritti degli altri creditori.