Il contribuente che intende beneficiare delle sanatorie della L. 197/2022 è chiamato a valutare attentamente i rapporti che intercorrono fra la rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 231 della L. 197/2022) e la definizione delle liti pendenti (art. 1 co. 186 della L. 197/2022).
L'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 non prevede raccordi rispetto alla definizione delle liti pendenti. Nella misura in cui i benefici della definizione delle liti e della rottamazione siano i medesimi conviene optare per la rottamazione. Basti pensare che:
- nella rottamazione dei ruoli la liquidazione degli importi avviene d'ufficio, quindi viene scongiurato il rischio del disconoscimento della definizione per errori del contribuente nella quantificazione delle somme;
- una volta perfezionata la rottamazione (pagate tutte le rate), il giudice dichiara estinto il giudizio, mentre per la definizione l'estinzione avviene immediatamente previa dimostrazione del pagamento della prima rata, ma sino al 30.9.2024 potrà essere notificato il diniego, il che presupporrebbe un ulteriore ricorso e una domanda di revocazione del decreto di estinzione, onde censurare l'atto impugnato qualora il diniego si rivelasse per il giudice fondato.
In caso di rottamazione parziale, poi, la rinuncia al giudizio interesserà solo una parte della pretesa, mentre l'altra farà il suo corso.