Secondo l'art. 20-bis del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi sono imponibili le somme attribuite o i beni assegnati ai soci di società di persone o ai loro eredi, nei casi (per i soci) di recesso, esclusione e riduzione del capitale e (per gli eredi) di liquidazione della quota a fronte della morte del socio. Per la determinazione di tale reddito, si applica l'art. 47 co. 7 del TUIR, il quale, nell'ambito dei redditi di capitale e per analoghe fattispecie relative a soci di società di capitali, prevede che le somme ricevute costituiscono utile "per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote".
In merito, si segnala che la sentenza Cass., sez. penale, 1.3.2023 n. 8743 ha affermato che, non essendo la posizione dell'erede equiparabile a quella del socio, nei confronti dell'erede non trova applicazione il principio di trasparenza ex art. 5 del TUIR e che, pertanto, la tassazione dei redditi disciplinati dall'art. 20-bis avviene secondo gli ordinari criteri di cassa, dunque solo a fronte dell'effettiva percezione degli stessi.