Con la sentenza 4.5.2023 causa C-516/2021, la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 135 par. 2 lett. c) della direttiva 2006/112/CE, ha affermato l'applicabilità dell'esenzione IVA nell'ipotesi della locazione di utensili e macchinari fissati stabilmente ove si configuri quale prestazione accessoria rispetto alla locazione del fabbricato, realizzata nell'ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti, e sempre che tali prestazioni formino una prestazione economica unica.
Nel caso di specie, è tuttavia rimessa al giudice nazionale la valutazione sulla sussistenza di un'operazione economica unica nonché sulla natura accessoria della locazione delle macchine rispetto all'immobile, ritenendosi rilevante il fatto che il contratto di affitto sia concluso tra le stesse parti e che il corrispettivo sia unitario. Una volta riconosciuto il suo carattere accessorio, alla predetta locazione si applica il regime di esenzione dall'imposta proprio della prestazione principale.