I controlli formali di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73 sulle dichiarazioni precompilate non si effettuano nel caso di presentazione delle stesse senza modifiche, sia nel caso di trasmissione diretta da parte dei contribuenti o per il tramite dei sostituti d'imposta, sia nel caso di trasmissione da parte di un CAF o di un professionista. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni precompilate con modifiche:
- se la dichiarazione è presentata dal contribuente o dal sostituto d'imposta, il controllo formale è effettuato relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica;
- se la dichiarazione è presentata tramite un CAF o un professionista, il controllo formale è effettuato anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
In questo caso, il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della relativa documentazione.
A partire dall'11.5.2023 è possibile accettare, modificare e inviare le dichiarazioni precompilate all'Agenzia delle Entrate.