Il nuovo OIC 34 che entrerà in vigore per i bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 contiene la disciplina dei contratti complessi, regolamentando il caso della vendita congiunta di differenti beni e/o servizi e i contratti che prevedono elementi di variabilità (ad esempio, incentivi e premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità o resi). In tali circostanze, il documento contabile prevede che il corrispettivo unitariamente negoziato venga ripartito tra le diverse prestazioni rese, che vengono considerate unità elementari di contabilizzazione, ripartendolo contabilmente sulla base della natura delle stesse.
Qualora il prezzo di vendita da attribuire alle singole unità elementari non fosse desumibile dal contratto, lo stesso può essere stimato tenendo conto dei loro prezzi di mercato, oppure dei costi complessivi per adempiere il contratto, incrementati di un margine. Come metodo residuale, è possibile imputare a una determinata unità elementare la differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita attribuita agli altri beni e servizi inclusi nello stesso.