Notizia

Dismissione di beni obsoleti dell’impresa senza rettifica della detrazione IVA

Pubblicato il 17 maggio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 4.5.2023, relativa alla causa C-127/22, ha affermato che, nel caso di beni dell'impresa divenuti inutilizzabili e poi venduti come rifiuti, ovvero distrutti volontariamente dal soggetto passivo, non sussiste l'obbligo di rettificare in diminuzione la detrazione dell'IVA assolta "a monte".
Nel primo caso, infatti, i beni risultano comunque ceduti a terzi con applicazione dell'IVA e, quindi, ai fini della detrazione, si considerano utilizzati nell'ambito di attività economiche soggette a imposta. Non rileva il fatto che la vendita non rientri nell'attività abituale del soggetto passivo o che il valore di realizzazione dei beni risulti ridotto rispetto a quello iniziale. Nel caso della distruzione volontaria dei beni, la rettifica non è comunque dovuta, ma a condizione che:
  • la distruzione sia debitamente provata o giustificata (art. 185 paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE);
  • il bene abbia oggettivamente perso qualsiasi utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo.
Si equipara alla fattispecie della distruzione nei termini dell’art. 185 par. 2 citato anche lo smaltimento di un bene, purché implichi concretamente la sua sparizione irreversibile. Il nostro ordinamento, all’art. 19-bis2 DPR 633/72 non contiene alcuna disposizione con riguardo alla distruzione dei beni d’impresa; in termini sistematici, pertanto, rileva quanto stabilito dalla direttiva comunitaria.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).