La Corte di Cassazione 24.1.2023 n. 2176 ha chiarito che le esenzioni relative alle operazioni poste in essere in esecuzione di un piano attestato, previste dall'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42 per l'azione revocatoria fallimentare, sono applicabili, alle medesime condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.
Secondo i giudici, infatti, le differenze tra le discipline delle due azioni non sono idonee a giustificare l'inapplicabilità alla revocatoria ordinaria delle esenzioni previste per quella fallimentare, correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia ed impendendo il perseguimento delle finalità sottese alla ratio della norma