Con la circ. Agenzia delle Entrate n. 23.7.2021 n. 9 (§ 5.4), relativa al credito d'imposta per investimenti ex L.178/2020, è stato precisato che il requisito dell'interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fi ni dei controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti (cfr. anche risposte interpello Agenzia delle Entrate n. 532/2022 e n. 394/2021).
Sulla base di tali chiarimenti, il requisito dell'interconnessione dovrebbe essere quindi mantenuto per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione.
Occorre quindi distinguere tra:
- bonus investimenti ex L. 160/2019, utilizzabile in compensazione mediante F24 in cinque quote annuali (5anni, 3 per i beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione;
- bonus investimenti ex L. 178/2020, utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali (3anni) a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.