L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione IRPEF/IRES al 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter del DL 34/2020 spetta anche per lavori effettuati sulla singola unità immobiliare (non funzionalmente indipendente e priva di accesso autonomo dall'esterno) sita in un edificio plurifamiliare, quale, ad esempio, l'unità immobiliare in un condominio (così la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21.9.2022 n. 461).
Per tali interventi compete un autonomo limite di spesa (distinto da quello relativo agli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari).
L'Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che il bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020 spetta:
- per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 456);
- anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 6.9.2022 n. 444).
Deve tuttavia trattarsi di interventi su edifici "già esistenti": secondo l'Amministrazione finanziaria, dunque, tale detrazione è esclusa per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 3.5).