La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 aprile 2023, n. 9365, ha stabilito che nel contratto di agenzia devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e, quindi, dell’importo delle provvigioni, attraverso ad esempio, la facoltà di concedere extra sconti in misura non prestabilita, rendendo così non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente.