L’Inps, con circolare 17 maggio 2023, n. 46, fornisce indicazioni rispetto alla misura ed all’onere di versamento del c.d. ticket licenziamento in caso di interruzione del rapporto intervenuto all’interno di procedure rientranti nelle fattispecie esaminate e disciplinate dal Codice della crisi d’impresa. In particolare, l’Istituto si sofferma su un particolare aspetto introdotto dal Codice della crisi di impresa, in base al quale l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro che, nelle ipotesi di cui all’art. 189 in oggetto, ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto.
In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.