L'art. 1 co. 102 e ss. della L 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha riproposto le agevolazioni per assegnazioni e cessioni di beni ai soci.
Dal punto di vista dell'imposta di registro, il beneficio consiste nella riduzione a metà delle aliquote applicabili, ma, secondo un orientamento (proposto dal Consiglio nazionale del Notariato nello studio n.20/2016/T), accolto dall'Agenzia delle Entrate (circ. 26/2016, § 8.1) in rapporto a precedenti versioni dell'assegnazione agevolata, la scelta, espressa in atto dalla società, ai fini della tassazione agevolata delle plusvalenze, di determinare il valore normale nel valore catastale, comporta la possibilità di usare il valore catastale anche come base imponibile dell'imposta di registro.
Il chiarimento appare applicabile anche oggi, sicché la base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione o assegnazione agevolata di immobili ai soci può consistere nel valore catastale rivalutato, se c'è stata l'opzione in atto per le dirette, e non solo nel caso in cui sussistano i presupposti del prezzo valore dicui all'art. 1 co. 497 della L. 266/2005 (immobili abitativi, cessionario persona fi sica non imprenditrice e richiesta in atto).