La Corte d'Appello di Milano 25.1.2023 n. 135 ha dichiarato la nullità della clausola del contratto di locazione che prevede il pagamento di una somma quale "contributo per la consegna dell'immobile libero da vincoli di occupazione di terzi", nonché quale "fee di ingresso" nel bene locato, posto che:
- la consegna dell'immobile libero da vincoli integra un'obbligazione già ricompresa in quelle dettate a carico del locatore ex artt. 1575 co. 1 n. 3 c.c. e 1585 co. 1 c.c.
- la previsione di una "fee di ingresso", motivata dal fatto che il locatore avrebbe fornito "arredamento e locali in perfetto ordine per poter esercitare l'attività commerciale di vendita al pubblico con immediatezzae senza ulteriori costi aggiuntivi", è priva di funzione economico-sociale e nasconde un patto di maggiorazione del canone, che è nullo.
Infatti, la L. 392/78 consente ai contraenti la libera determinazione del canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", trattandosi di voci prive di giustificazione, in quanto dirette ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con l'art. 79 L. 392/78.