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Riforma dello Sport dilettantistico

Pubblicato il 31 maggio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Riforma dello Sport doveva diventare operativa il 1° gennaio, ma una parte è stata rinviata al 1° luglio 2023 con il Decreto Milleproroghe. Le collaborazioni sportive potranno assumere due forme: quella del lavoro sportivo o del volontariato puro. Ad essere coinvolti dalla riforma sono varie figure: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Costoro assumeranno la qualifica di “lavoratore sportivo” ai sensi dell’articolo 25 del Decreto, ovvero, si considera lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
A seconda delle caratteristiche con cui si sviluppa il rapporto di lavoro, l’attività prestata potrà essere ricondotta al lavoro subordinato, al lavoro autonomo ovvero ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, ed in via continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la riconduzione al lavoro autonomo. Nell’area del dilettantismo, invece, a decorrere dal 1° luglio, la prestazione resa dal lavoratore sportivo fino a 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione e manifestazioni sportive) si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 novembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte ...

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Mod. 730/2025

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2025 (seconda o unica rata).

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Cedolare secca

Versamento seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2025.