Notizia

Riforma dello Sport dilettantistico

Pubblicato il 31 maggio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Riforma dello Sport doveva diventare operativa il 1° gennaio, ma una parte è stata rinviata al 1° luglio 2023 con il Decreto Milleproroghe. Le collaborazioni sportive potranno assumere due forme: quella del lavoro sportivo o del volontariato puro. Ad essere coinvolti dalla riforma sono varie figure: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Costoro assumeranno la qualifica di “lavoratore sportivo” ai sensi dell’articolo 25 del Decreto, ovvero, si considera lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
A seconda delle caratteristiche con cui si sviluppa il rapporto di lavoro, l’attività prestata potrà essere ricondotta al lavoro subordinato, al lavoro autonomo ovvero ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, ed in via continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la riconduzione al lavoro autonomo. Nell’area del dilettantismo, invece, a decorrere dal 1° luglio, la prestazione resa dal lavoratore sportivo fino a 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione e manifestazioni sportive) si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).