Entro il 16.6.2023 deve essere versata la prima rata dell'IMU per il 2023.
Con riguardo alle aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio all'1.1.2023 (o alla successiva data di adozione dello strumento urbanistico generale del Comune), avendo riguardo ai fattori elencati dall'art. 1 co. 746 della L. 160/2019.
I Comuni possono determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali delle aree fabbricabili, escludendo l'accertamento se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Tali valori non sono tuttavia vincolanti per il contribuente.
Ai sensi dell'art. 1 co. 741 lett. a) della L. 160/2019, devono considerarsi aree pertinenziali del fabbricato, e come tali non assoggettate autonomamente all'IMU, solo quelle accatastate unitamente al fabbricato stesso.
Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni che, anche se risultano edificabili secondo il PRG del Comune, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, ex art. 1 co. 741 lett. d) e 758 della L. 160/2019.